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lunedì 6 settembre 2010

MODO DI DIRE DEL GIORNO

FARE PIEDINO.

Fare piedino è un gesto di approccio e seduzione non verbale che consiste nello sfiorare intenzionalmente col proprio piede (o con la scarpa) il piede o la scarpa della persona da sedurre. Normalmente si effettua da seduti e, poiché il contatto avviene per lo più sotto un tavolo, il seduttore gioca sul dubbio che il contatto possa non essere intenzionale. In generale, è un gesto che avviene di nascosto e che implica un'intesa tra due persone, ma in molti casi esso è utilizzato come prima manifestazione di un'intenzione seduttiva, soprattutto laddove questa è volta all'immediata conquista erotica piuttosto che a un più meditato corteggiamento.


Molti concordano nel fatto che il fare piedino sia un gesto molto intimo, finalizzato a sedurre la persona che lo riceve. In particolare, le persone dedite a pratiche feticiste considerano questo gesto un atto di estremo erotismo. Secondo alcuni sessuologi, "fare piedino" è un gesto estremamente eccitante, un inequivocabile segno di disponibilità sessuale, tanto da essere sconsigliato nelle situazioni puramente romantiche e in quegli incontri dove l'approccio sessuale diretto potrebbe essere non gradito. Sentirsi toccare i piedi stimola infatti i centri nervosi lungo tutta la gamba, fino al bacino. Per questi motivi, in molti paesi (tra cui l'Italia) il gesto di "fare piedino" è contemplato chiaramente in ambito giuridico.

Secondo la Corte di Cassazione "fare piedino" non costituisce atto di libidine, pertanto non è penalmente punibile. Il gesto di "fare piedino", ossia di trattenere il piede di un'altra persona tra i propri, non è una manifestazione dell'istinto sessuale e quindi non è un reato. In particolare, nella sentenza n. 2510 del 2000, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha annullato la condanna inflitta a un professore per atti di libidine nei confronti di una studentessa. Secondo la Suprema Corte, il comportamento del docente, che durante una gita scolastica aveva trattenuto il piede all’alunna, non è un "contatto corporeo tra imputato e alunna" e il contesto in cui si è svolto "non costituisce una inequivoca manifestazione dell’istinto sessuale".